Il DGISAN del Ministero della Salute ha modificato le indicazioni sulla macellazione d’urgenza al di fuori del macello diffuse a gennaio, mettendo a disposizione, tramite un’apposita una nota “Indicazioni operative in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello”, le nuove procedure e la modulistica.
Da una valutazione effettuata con i laboratori ufficiali e le Autorità Competenti Regionali riguardo la definizione del termine “Accident” e alle analisi da effettuarsi sugli animali destinati alla macellazione d’urgenza sono state condivise alcune modifiche alla nota del 20 gennaio 2022, prot. n. 1632 di pari oggetto.
La nota si è resa necessaria in quanto nel corso dell’audit della Commissione europea (DG Salute e Sicurezza Alimentare) che si è svolto dal 18 al 29 gennaio 2021 in Italia per la valutazione dei sistemi di controllo della sicurezza alimentare applicati alla produzione e all’immissione in commercio delle carni bovine, ivi compresa la rintracciabilità, gli ispettori della Commissione EU hanno evidenziato che in alcune linee guida/circolari emanate dal Ministero della Salute e dalle regioni veniva consentita la macellazione d’urgenza in allevamento di bovini con “disturbi del metabolismo”, condizione non in linea con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004.
Pertanto, al fine di armonizzare il controllo ufficiale dando seguito a quanto previsto dalla normativa europea e in risposta alla raccomandazione formulata dalla Commissione UE nel report del suddetto audit, sono state predisposte nell’allegato A le indicazioni operative da seguire in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello.
Scopo e campo di applicazione
La macellazione d’urgenza al di fuori del macello rappresenta una particolare tipologia di macellazione eseguita nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non idoneo al trasporto; in questi casi il trasporto di un animale vivo, se comunque perseguito, si configurerà come causa illecita di ulteriori e inutili sofferenze.
Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale un’omogenea applicazione delle attività collegate alla macellazione speciale d’urgenza al di fuori del macello, si forniscono le seguenti indicazioni operative. Di seguito vengono in particolare definite le specifiche modalità operative riferite a:
- visita ante-mortem;
- stordimento e iugulazione;
- trasporto al macello;
- controlli al macello e visita post mortem;
- bollatura sanitaria;
- commercializzazione delle carni.
Requisiti preventivi generali per la macellazione d’urgenza al di fuori del macello
Possono essere ammessi alla macellazione d’urgenza soltanto ungulati domestici, per il resto sani, che hanno subito un incidente (evento traumatico “accident”) che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al loro benessere: sono pertanto esclusi dalla macellazione d’urgenza al di fuori del macello gli animali ritenuti non trasportabili per cause diverse da quella sopra riportata.
Si precisa che nella definizione di evento traumatico (“accident”) possono essere incluse, a titolo esemplificativo, le fratture, le ferite, i traumi e le altre lesioni acute in esito di caduta o scivolamento o traumi da parto in assenza di altri sintomi sistemici.
Lo stato sanitario dell’animale non deve evidenziare sintomi riconducibili a malattie infettive o a sindromi metaboliche o neurologiche.
Nel documento vengono esplicitate le modalità operative da adottare nelle diverse fasi della macellazione:
- Visita ante-mortem
- Fasi successive all’ispezione ante-mortem nella macellazione d’urgenza al di fuori del macello
- Trasporto della carcassa e dei visceri al macello
- Controlli al macello
Nella nota viene riportata anche l’opportuna modulistica.
Per leggere il documento completo cliccare qui.
Fonte: Ministero della Salute
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