Nella Gazzetta Ufficiale Europea di oggi sono stati pubblicati due Regolamenti che integrano e danno indicazioni operative sul Regolamento (UE) 2021/2116, relativo al sistema integrato di gestione e il monitoraggio della PAC. Si tratta del Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Reg. (UE) 2021/2116 in merito al sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 che. sempre in merito al Reg. (UE) 2021/2116, fornisce modalità di attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
Tale regolamento stabilisce disposizioni che integrano elementi non essenziali del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda:
- la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del sistema di domanda geospaziale di cui all’articolo 69, paragrafo 6, e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del suddetto regolamento;
- il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del suddetto regolamento;
- l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità di cui all’articolo 85 del suddetto regolamento.
Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2023. Tuttavia esso continua ad applicarsi:
a) alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1o gennaio 2023;
b) alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
c) al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità.
Per consultare il testo del Regolamento cliccare qui.
Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
Questo regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116 con riferimento a quanto segue:
a) forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione: le relazioni di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici; e le misure correttive di cui agli articoli 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2021/2116;
b) le caratteristiche di base e le norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70 dello stesso regolamento, compresi i parametri dell’aumento graduale del numero di interventi nell’ambito del sistema di monitoraggio delle superfici;
c) la procedura da applicare all’acquisizione di dati satellitari di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/2116 per raggiungere gli obiettivi assegnati;
d) il quadro che disciplina l’acquisizione, il miglioramento e l’uso dei dati satellitari nonché le scadenze applicabili; e
e) un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Per approfondire il testo completo del Regolamento cliccare qui.
Fonte: Eur-Lex
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