Pubblicato il decreto del 14 marzo 2022 che modifica il decreto 26 luglio 2017, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
L’art. 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 ha istituito l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna“, ed è stato completato dal regolamento delegato (UE) n. 665/2014 per aspetti riguardanti le condizioni di utilizzo di tale dicitura.
Quest’ultimo prevede una deroga per le operazioni di trasformazione del latte, la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, e la spremitura dell’olio di oliva, secondo la quale gli stabilimenti possono essere situati al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza non sia superiore a 30 km.
A livello nazionale i suddetti regolamenti sono stati recepiti con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 ed in merito alla deroga sulla distanza massima ammessa dal confine amministrativo della zona di montagna per effettuare le operazioni di trasformazione, il limite fissato era a 10 km.
Con questo decreto del 14 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana del 8 luglio u.s. è stato modificato tale limite allineandolo ai 30 km previsti dalla normativa europea, ed è stato conseguentemente variato l’allegato I per la “Comunicazione per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna””.
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