Questa mattina il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo preliminare con i governi dell’UE su una nuova legge che vieta l’importazione e la commercializzazione nell’Unione europea di prodotti che causano deforestazione in qualsiasi parte del mondo. 

Dopo il 31 dicembre 2020, quando le nuove norme entreranno in vigore, tutte le società dovranno obbligatoriamente verificare ed emettere una cosiddetta dichiarazione di “due diligence” se immettono sul mercato dell’UE o esportano da esso: olio di palma, bestiame, soia, caffè, cacao, legname e gomma, nonché prodotti derivati (come carne bovina, mobili o cioccolato). Come scritto dal Parlamento europeo in una nota, questi prodotti sono stati scelti sulla base di un’approfondita valutazione d’impatto che li identifica come il principale motore della deforestazione dovuta all’espansione agricola.

Secondo il testo concordato, anche se nessun paese o prodotto in quanto tale sarà vietato, le aziende non saranno autorizzate a vendere i loro prodotti nell’UE senza questo tipo di dichiarazione. Le aziende dovranno inoltre verificare che i diritti umani, e in particolare quelli delle popolazioni indigene interessate siano rispettati.

I prodotti coperti nella proposta originaria della Commissione erano bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno, e includono anche tutto ciò che è stato nutrito con, o è stato realizzato utilizzando questi prodotti (come pelle, cioccolato e mobili). Gli eurodeputati hanno poi aggiunto all’elenco la gomma, il carbone, i prodotti di carta stampata e una serie di derivati dell’olio di palma. Il Parlamento ha inoltre ottenuto una definizione più ampia del degrado forestale.

La Commissione valuterà anche la necessità di obbligare gli istituti finanziari dell’UE  a fornire servizi finanziari ai propri clienti solo se ritengono che vi sia solo un rischio trascurabile che tali servizi non portino alla deforestazione.

Le autorità competenti dell’UE avranno accesso alle informazioni fornite dalle società, come le coordinate di geolocalizzazione, e svolgeranno controlli. Potranno, ad esempio, utilizzare strumenti di monitoraggio satellitare e analisi del DNA per verificare la provenienza dei prodotti.

La Commissione classificherà i paesi, o parte di essi, come a rischio basso, standard o alto entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. La percentuale di controlli sugli operatori sarà effettuata in base al livello di rischio del paese: 9% per quelli a rischio alto, 3% per il rischio standard e 1% per il rischio basso. Per i paesi ad alto rischio, gli Stati membri dovrebbero anche controllare il 9% dei volumi totali.

Le sanzioni in caso di inosservanza devono essere proporzionate e dissuasive. L’importo massimo dell’ammenda è di almeno il 4% del fatturato totale annuo nell’UE dell’operatore o del professionista inadempiente.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno ora adottare formalmente il nuovo regolamento prima che possa entrare in vigore. Una volta entrato in vigore, gli operatori e i commercianti avranno 18 mesi per attuare le nuove regole. Le micro e piccole imprese beneficeranno di un periodo di adattamento più lungo, nonché di altre disposizioni specifiche.