In base a quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, contenente tutti gli elementi essenziali dell’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli, è stata pubblicata questa mattina nella Gazzetta Ufficiale Europea la “Comunicazione in merito alla pubblicazione delle cifre relative alla produzione di latte crudo, a norma dell’articolo 149, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

 

 

Ricordiamo che tale comunicazione viene effettuata per adempiere a quanto riportato nell’articolo 149 del Re. (UE) 1308/2013, che prevede che le trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vengano effettuate rispettando i seguenti aspetti:

1. Un’organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 3, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore nel senso di cui all’articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

2. Le trattative condotte dall’organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all’organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell’Unione;

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; 2

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un’altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f) purché l’organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un’organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l’anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell’Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l’autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell’organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all’articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall’autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7 Ai fini del presente articolo:

a) per “autorità nazionale garante della concorrenza” si intende l’autorità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1);

b) per “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l’applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

Fonte: Eur-Lex