E’ stato approvato definitivamente in Senato, con voto a maggioranza assoluta, il ddl di modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione che introduce nel testo la tutela degli animali e dell’ambiente. 

L’Aula del Senato ha approvato oggi 3 novembre 2021, in seconda deliberazione, con 218 voti favorevoli, nessun contrario e due astensioni, il disegno di legge costituzionale n. 83-B sulla tutela dell’ambiente e degli animali.

Si tratta della seconda delibera positiva da parte di Palazzo Madama dopo la prima dello scorso 9 giugno, a cui era seguita il 12 ottobre l’approvazione da parte della Camera.

La Commissione Affari costituzionali ne aveva concluso l’esame martedì 26 ottobre, conferendo alla relatrice, sen. Maiorino, il mandato a riferirne all’Assemblea.

Il provvedimento passerà ora nuovamente alla Camera per la quarta e ultima lettura.

Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione 

Il ddl, integrando l’articolo 9 della Costituzione, introduce tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Stabilisce inoltre che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Modifica, inoltre, l’articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente e che la legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini ambientali oltre ai già previsti fini sociali.

In particolare, all’articolo 9 della Costituzione, parte dei principi fondamentali e già composto da 2 commi, ovvero

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.”

“Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

sarà aggiunto il seguente comma:

“Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Per quanto riguarda l’articolo 41 della Costituzione, costituito da tre commi e contenuto nella parte dedicata ai “Diritti e doveri dei cittadini”, il ddl stabilisce alcune aggiunte riportate di seguito in grassetto:

“L’iniziativa economica privata e’ libera.”

“Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana.”

“La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche’ l’attivita’ economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali  e ambientali

Infine, il ddl stabilisce che la legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale, sia applicata anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.