E’ stata approvata definitivamente la legge per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. I due loghi così istituiti incentiveranno il consumo di alimenti prodotti entro un raggio di 70 km e quelli con un unico intermediario tra produttore e consumatore.
Dopo essere stata modificata al Senato a marzo 2022, la legge “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta” è stata approvata in via definitiva dalla Camera nella giornata di ieri. Si conclude così l’iter iniziato ad ottobre 2018.
“Finalmente abbiamo un cappello nazionale sulla comunicazione per la vendita dei prodotti agricoli della zona e sulla presenza di intermediari. In questo modo il consumatore sarà più tutelato quando comprerà tali prodotti. Inoltre viene istituito un logo nazionale per fare un’univoca comunicazione che potrà essere utilizzata sia dai ristoratori che dagli esercizi commerciali“, ha dichiarato Filippo Gallinella, presedente della Commissione Agricoltura della Camera e primo firmatario del disegno di legge.
La legge, composta da 8 articoli, ha la finalità di valorizzare e promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
I prodotti
Ad essere interessati dalla legge sono:
- i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, compresa l’acquacoltura, a chilometro zero, ovvero provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima, o delle materie prime agricole primarie utilizzate, posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione;
- i prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta, la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale (le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari).
Istituzione di aree per la vendita dei prodotti agroalimentari a “km 0” e da filiera corta in mercati e supermercati
Secondo quanto stabilito nell’art.4, i comuni devono riservare agli imprenditori agricoli e agli imprenditori della pesca e dell’acquacoltura, singoli o associati in cooperative, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari interessati da questa legge, almeno il 30% del totale dell’area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco.
Inoltre, in caso di apertura di mercati agricoli, i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, appositi spazi all’interno dell’area destinata al mercato.
Gli imprenditori agricoli hanno poi la possibilità di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta di questi prodotti, ferma restando l’osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità.
Le regioni e gli enti locali, d’intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, possono favorire la destinazione di particolari aree all’interno dei locali dei supermercati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.
Istituzione dei loghi «chilometro zero» e «filiera corta»
Con l’art. 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i loghi per queste due tipologie di prodotti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi, le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dall’ambito territoriale dei prodotti, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.
Il logo dovrà essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione, ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati, o comunque posto in evidenza all’interno dei locali, anche della grande distribuzione. Non potrà invece essere apposto su prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
Promozione nella ristorazione collettiva
Per i servizi di ristorazione la valutazione dell’offerta tecnica tiene conto degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica. Tiene altresì conto del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della for-mazione degli operatori e della provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale.
Favorire l’incontro tra produttori e gestori della ristorazione collettiva
Secondo quanto precisto dalla legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l’incontro diretto tra i produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva.
Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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