Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha ricevuto una proposta di modifica del Disciplinare di produzione del prodotto “Robiola di Roccaverano DOP” dal Consorzio di tutela del formaggio.
Previo consenso della Regione Piemonte, il MIPAAF ha ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della DOP “Robiola di Roccaverano” modificato.
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano/Roccaverano” DOP è riservata esclusivamente al formaggio prodotto, stagionato e marchiato nella zona di produzione indicata nel successivo art. 3 e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Caratteristiche del Prodotto
La Robiola di Roccaverano/Roccaverano DOP si produce per l’intero arco dell’anno, è un formaggio ottenuto con l’impiego della cagliata lattica, fresco sottoposto a maturazione, o affinato.
La DOP “Robiola di Roccaverano/Roccaverano” DOP si presenta cilindrica a facce piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso.
Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi.
Le caratteristiche sensoriali del formaggio “Robiola di Roccaverano”/”Roccaverano”, in base al grado di maturazione, vengono distinte in:
- prodotto fresco dal quarto al decimo giorno di maturazione: crosta: può presentarsi sotto forma di una lieve fioritura naturale di muffe o essere inesistente; aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino; pasta: di colore bianco latte; struttura: cremosa, morbida; sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo.
- prodotto affinato dall’undicesimo giorno: crosta: presenta una fioritura naturale di muffe; aspetto esteriore: bianco crema, paglierino oppure leggermente rossiccia; pasta: di colore bianco latte; struttura:
morbida leggermente compatta con il protrarsi della stagionatura, può essere cremosa nel sottocrosta saporito.
Nella “Robiola di Roccaverano”/”Roccaverano” gli aromi ed i sapori si presentano decisi fino al piccante in funzione della affinatura.
Articolo 3.
Zona di Produzione
La zona di provenienza del latte, di trasformazione, di raggiungimento dei termini di maturazione previsti e il confezionamento comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni della Provincia
di Asti: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime; della Provincia di Alessandria: Cartosio Castelletto d’Erro, Denice, Malvicino, Merana, Montechiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato.
Il disciplinare completo è disponibile qui.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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