E’ stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, l’approvazione di una modifica non minore al Disciplinare di produzione del formaggio a Denominazione di Origine Protetta “Taleggio”.

Le voci del Disciplinare interessate alla modifica riguardano la zona geografica di produzione, l’etichettatura, la descrizione del prodotto, confezionamento e metodo di produzione. 

Si premette che la modifica del disciplinare del «Taleggio» intende soprattutto consolidare in un unico documento e riorganizzare secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 il disciplinare della DOP “Taleggio”.

Il “Taleggio” è stato registrato come DOP con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Caratteristiche del prodotto

La modifica riguarda l’articolo 4, punto 2, lettera B, del disciplinare vigente e punto 3.2 del documento unico. La modifica consiste in una riorganizzazione formale in cui si specificano le tolleranze per quanto riguarda peso e altezza dello scalzo. Si inserisce una frase che specifica il trattamento in crosta ed un divieto alla vendita di prodotto congelato.

Con la modifica effettuata, gli stessi elementi descrittivi sono stati riorganizzati per una migliore leggibilità. Inoltre, la variazione del limite del peso minimo e massimo della forma che nel disciplinare vigente prevedeva una tolleranza del ±10 % sul peso minimo e massimo, è stata inserita direttamente nei valori numerici arrotondando il valore.

Zona geografica

La modifica riguarda l’articolo 4, punto 2, lettera C, del disciplinare e il punto 4 del documento unico e consiste in un adeguamento della zona geografica a cambiamenti amministrativi.

Dove è scritto: “Con riferimento alla delimitazione della zona geografica, si rileva che l’area di produzione del formaggio TALEGGIO comprende i seguenti territori:

tutto il territorio delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Novara, Treviso.”

Prova dell’origine

La modifica riguarda l’articolo 4, punto 2, lettera C, del disciplinare vigente.

“Articolo 4 – Prova dell’origine

Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dall’organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell’organismo di controllo, la prova dell’origine per quanto riguarda gli alimenti, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.”

Metodo di produzione

La modifica riguarda l’articolo 4, punto 2, lettera E, del disciplinare vigente. Viene riscritta la sequenza delle fasi della lavorazione e fatte alcune specifiche. Inoltre, una parte dell’articolo 6 del disciplinare viene per appropriatezza inserita in questo articolo e riportata al punto 3.3 del documento unico.

Per conoscere tutte le modifiche e le motivazioni alla base di esse, leggi il documento completo.

Fonte: Eur-Lex