Sono state apportate delle modifiche al regolamento 668/2014 relativo alle modalità di applicazione del regolamento 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione stabilisce le condizioni uniformi di applicazione delle modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori di detto regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.

Pertanto, con il regolamento 2022/892 adottato ad aprile 2022 ma entrato in vigore in data odierna, il Reg. 668/2014 è stato modificato come segue.

Una delle modifiche applicate, riguarda l’articolo 6 del regolamento relativo alla procedura per le domande di registrazione.

La prima modifica a questo articolo riguarda il titolo, che è passato da “Procedura per le domande di registrazione” a “Procedura per le domande di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite”.

Nel vecchio testo si specificava che il documento di una denominazione non dovesse superare le 2500 parole, tranne in casi debitamente giustificabili, parametro che è stato eliso dal nuovo testo.

All’articolo 8 è stato aggiunto il seguente comma: “Lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del primo comma diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.”

L’articolo 10 relativo alla procedura di modifica di un disciplinare, è stato sostituito dal presente “Domande di modifiche dell’Unione di un disciplinare”, nel quale vengono elencate tutte le informazioni che è necessario vengano inserite nella domanda di modifica.

Ancora, sono stati inseriti nel documento, due articoli, il 10 bis, relativo alla comunicazione di una modifica ordinaria, e il 10 ter relativo alla comunicazione di una modifica temporanea.

Il vecchio articolo 12, sulle modalità di presentazione, è stato sostituito dal seguente sulla “Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori” e sono stati ulteriormente inseriti gli articoli 12 bis, sulla presentazione e il ricevimento delle comunicazioni e 14 bis sulla tutela dei dati, argomento non trattato nella precedente versione.

Per visionare i documenti completi è possibile cliccando ai seguenti link:

Testo in vigore fino ad oggi

Testo modificato