Oggetto: Revisione della legislazione sulle Indicazioni Geografiche

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000384/2022
alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Elena Lizzi (ID)

Un’indicazione geografica (IG) è un marchio distintivo utilizzato per identificare un prodotto la cui qualità, notorietà o altre caratteristiche si riferiscono alla sua origine geografica. Le indicazioni geografiche comprendono: DOP – Denominazione di Origine Protetta (enogastronomia); IGP – Indicazione Geografica Protetta (enogastronomia); GI – Indicazione Geografica (bevande spiritose e vini aromatizzati).

Nella strategia Farm to Fork pubblicata nel maggio 2020, la Commissione ha menzionato l’intenzione di rivedere il quadro legislativo dei regimi di IG, al fine di migliorarne il contributo. Inoltre, è previsto un prossimo Piano d’azione per la proprietà intellettuale che chiede di migliorare il sistema di protezione delle indicazioni geografiche per renderlo più efficace.

Ad oggi, l’Unione europea protegge quasi 3 400 denominazioni di prodotti (l’Italia è lo Stato dell’UE che ne ha il maggior numero, con 876 IG) con un valore di 74,8 miliardi di euro.

Secondo le ultime indicazioni, l’intenzione della Commissione sarebbe quella di trasferire le competenze dalla DG Agri all’agenzia EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale).

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

  1. Tramite il trasferimento delle competenze all’EUIPO non si corre il rischio di trasformare le IG in marchi registrati e di una loro graduale privatizzazione?
  2. Come intende proteggere la natura delle IG volte a proteggere i regimi di qualità dei prodotti evitandone l’industrializzazione?

Risposta data dal Sig. Janusz Wojciechowski a nome della Commissione (23 marzo 2022)

1. In merito alle indicazioni geografiche (IG) dell’UE cui fa riferimento l’interrogazione dell’onorevole deputata, esiste una netta distinzione tra le questioni politiche e le procedure di registrazione. La Commissione è sempre responsabile delle questioni politiche relative alle
IG, come la sostenibilità, la politica agricola comune e i negoziati bilaterali con i paesi terzi. Qualsiasi futura assistenza da parte dell’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) riguarderebbe solo la parte relativa alla registrazione dei procedimenti (gestione delle procedure di registrazione delle IG ed eRegister). Il ruolo dell’EUIPO non è di dare impulso alle politiche, né di negoziare accordi bilaterali. Tuttavia l’EUIPO può e intende promuovere i diritti di proprietà intellettuale, incluse le IG, nei paesi terzi nell’ambito di programmi gestiti dalla DG TRADE e dalla DG AGRI della Commissione.

Dal 2018 l’EUIPO e la DG AGRI valutano le richieste basandosi su un protocollo d’intesa per l’assistenza tecnica. Avendo valutato ad oggi 1 255 richieste, l’EUIPO ha le conoscenze e l’esperienza in materia tali da garantire che le politiche della Commissione possano essere seguite correttamente.

Qualsiasi futuro coinvolgimento dell’EUIPO non si tradurrebbe nella “trasformazione” delle IG in marchi o nella loro privatizzazione. Le IG rimarrebbero uno strumento importante per promuovere il nostro patrimonio culturale, insieme alle politiche fortemente radicate nella Commissione e nel relativo contesto agricolo. La responsabilità della Commissione di “rafforzare le IG” in quanto diritti di proprietà intellettuale mira a migliorare i tassi di soddisfazione di tutti gli utenti.

2. In conformità dei regolamenti (UE) n. 1151/20121, (UE) n. 1308/20132 e (UE) 2021/21173, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette sono pienamente tutelate contro il loro impiego commerciale per prodotti non conformi al disciplinare.

1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per quanto
riguarda i vini.

3) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2021, per quanto
riguarda le bevande spiritose.

 

Fonte: Parlamento europeo